Ripetitori: il Consiglio di Stato dà ragione a Caronno e al Parco Lura “sì alle compensazioni ambientali”
11 Dicembre 2024
CARONNO PERTUSELLA – “Una sentenza, ottenuta anche grazie alla perseveranza del Consorzio Parco Lura e del suo direttore Francesco Occhiuto, che certifica la bontà dell’operato degli uffici e allo stesso tempo dimostra la concreta possibilità per gli enti locali di poter impattare sulle dinamiche di sviluppo della rete”. E’ la conclusione dell’assessore con delega all’Urbanistica e attività produttive Daniele Rosara che spiega e commenta come il Consiglio di Stato, istituendo un importante precedente nei rapporti tra società di telecomunicazioni e pubblica amministrazione, abbia ribaltato la decisione di primo grado dando ragione al Comune e al Parco del Lura, confermando la legittimità delle prescrizioni ambientali imposte per l’installazione della stazione radio base.
Impatto ambientale e richieste del Comune
Nel giugno 2021, uno dei principali operatori europei di infrastrutture di telecomunicazioni wireless, aveva chiesto l’autorizzazione per installare un ripetitore in via Montecassino. L’infrastruttura avrebbe avuto un rilevante impatto ambientale nel contesto urbano del Parco del Lura, un’area ricca di boschi e biodiversità. Il Comune di Caronno Pertusella, basandosi sulle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Parco, aveva richiesto una compensazione ambientale: un progetto di miglioria forestale o, in alternativa, un versamento di 298.674 euro destinato agli investimenti del Parco.
La controversia legale
Le società di telecomunicazioni avevano inizialmente contestato questa richiesta e chiesto l’archiviazione della pratica. Dopo aver ripresentato la medesima richiesta, la conferenza dei servizi aveva approvato l’installazione con le stesse prescrizioni. Ha quindi impugnato le condizioni davanti al Tar Lombardia, che nel febbraio 2024 ha accolto il ricorso. Il Consorzio Parco del Lura e il Comune di Caronno Pertusella hanno fatto appello al Consiglio di Stato.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar, dichiarando illegittima la ripresentazione della stessa richiesta senza nuovi elementi. Secondo il Consiglio, questa azione aveva lo scopo di far ripartire i termini per l’impugnazione già scaduti. Inoltre, ha ritenuto che le prescrizioni ambientali non rappresentino un ostacolo insormontabile alla realizzazione dell’impianto, ma garantiscano un equilibrio tra sviluppo tecnologico e tutela ambientale.
L’importanza della sentenza
La sentenza ha confermato la validità delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco del Lura e ha ribadito l’importanza degli strumenti regolatori locali. L’assessore all’Ecologia Daniele Rosara ha sottolineato come le prescrizioni siano essenziali per mitigare gli effetti ambientali e consentire uno sviluppo sostenibile: “In questo processo decisionale assume un’enorme importanza lo strumento del Regolamento e Piano comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione voluto da questa Amministrazione e approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione numero 13 del 06.06.2024, quale strumento volto a fare
dialogare gli operatori portatori di interesse con le esigenze del territorio. Uno strumento il cui obiettivo è proprio quello di scongiurare l’insorgenza di ulteriori situazioni come quella appena descritta”.
In sostanza il Consiglio di Stato ha condannato la società al pagamento delle spese legali di 6.000 euro, da dividere tra il Comune e il Consorzio Parco del Lura. Una decisione che dimostra come la perseveranza degli enti locali possa influire sulle dinamiche di sviluppo della rete e proteggere il territorio.
QUI IL TESTO INTEGRALE CON CUI L’ASSESSORE ROSARA SINTETIZZA LA VICENDA
Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza in primo grado e da ragione al Parco e al Comune di Caronno Pertusella contro un importante operatore
Nel caso in questione, Cellnex Italia S.p.A., uno dei principali operatori europei di infrastrutture di telecomunicazioni wireless, congiuntamente a Wind Tre, nel mese di giugno 2021 aveva chiesto l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile (SRB).
Tale infrastruttura risultava di rilevante impatto ambientale in un contesto, sostanzialmente periurbano, quale è quello nel quale si inserisce il Parco del Lura, dove la presenza di soprassuoli boscati favorisce il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità e dell’ecosistema circostante.
L’operatore, in seguito alla sua richiesta aveva ricevuto dal Comune di Caronno Pertusella, in data 18 giugno 2021, la comunicazione di avvio del procedimento con la richiesta di documentazione integrativa al fine del rilascio del provvedimento finale.
Più precisamente, sulla base delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco del Lura (N.T.A.), recepito dal PGT del Comune di Caronno Pertusella, era stato richiesto un progetto di miglioria forestale, da attuarsi per una superficie di raggio pari ad una volta e mezza l’altezza dell’impianto, oppure, in alternativa, il versamento di una somma stimata dal Consorzio Parco Lura in € 298.674,21.
Tale somma, calcolata in base alle N.T.A. che recitano: “In caso di indisponibilità dell’area sufficiente, il richiedente può in alternativa erogare al Consorzio Parco Lura una somma corrispondente alla triplicazione del Valore Agricolo Medio, oltre al costo di miglioria forestale e alla sua manutenzione per il quinquennio successivo”, sarebbe stata destinata alle spese di investimento del Parco.
Cellnex e Wind Tre, dopo avere contestato la richiesta di ulteriore documentazione, con la nota del 13 maggio 2022, avevano chiesto l’annullamento e l’archiviazione della pratica, salvo poi, con istanza del 20 giugno 2022 ripresentare la medesima richiesta.
La conferenza di servizi decisoria, con verbale in data 26 agosto 2022, aveva approvato l’installazione del nuovo impianto, così come da progetto presentato, a condizione che la localizzazione dello stesso venisse correttamente riportata nel “Piano di localizzazione e sviluppo della rete di telecomunicazione per copertura radiomobile” e, con riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Parco del Lura, recepito dal PGT del Comune di Caronno Pertusella e all’operatore erano state nuovamente richieste le prescrizioni descritte in precedenza.
Cellnex, solo a questo punto, aveva impugnato dinanzi al Tar Lombardia le prescrizioni imposte e la sezione seconda del Tar Lombardia, con la sentenza n. 325 del 9 febbraio 2024, aveva accolto il ricorso.
A questo punto il Consorzio Parco del Lura ed il Comune di Caronno Pertusella avevano interposto appello contro la sentenza di primo grado, rivolgendosi al Consiglio di Stato.
In primo luogo gli enti hanno fatto riferimento a una comunicazione trasmessa il 18.06.2021 a Cellnex, tale comunicazione conteneva le medesime prescrizioni del successivo verbale del 26 agosto 2022, ma
la società in questa occasione non aveva opposto ricorso entro i termini, per poi reiterare la medesima istanza al Comune, dando luogo a un nuovo decorso degli stessi.
Il Consiglio di Stato, contrariamente a quanto affermato dal Tar, ha considerato di rilievo la comunicazione del 18 giugno 2021 dichiarando illegittima la reiterazione della medesima istanza, presentata in assenza di nuovi elementi, soltanto al fine di far decorrere nuovamente i termini di impugnazione, già precedentemente decorsi.
Il tribunale ha evidenziato come “una diversa interpretazione, del resto, finirebbe per assentire un’inammissibile e illegittima rimessione nei termini di decadenza previsti per l’impugnazione di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi,…creando una situazione di incertezza per tutte le P.A., le quali rimarrebbero esposte, all’infinito, al rischio di un possibile contenzioso e, dall’altro, legittimerebbe un abuso dello strumento processuale da parte dei soggetti privati, consentendo loro di reiterare istanze identiche al solo fine di superare la decadenza dei termini previsti dal legislatore per proporre impugnazione”.
Pertanto, Cellnex secondo il tribunale avrebbe dovuto opporsi a quanto previsto dalle N.T.A. del Parco del Lura, entro il termine di 60 giorni decorrente dal 18.06.2021, e non oltre il 17.09.2021.
In secondo luogo, il tribunale ha affermato che Cellnex, in qualità di portatore di interesse, avrebbe potuto eventualmente anche impugnare le N.T.A. del Parco, recepite nel P.G.T. comunale entro 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione della delibera di approvazione in Consiglio Comunale della Variante al PGT n. 18/2021.
La sentenza in secondo grado ha dunque dichiarato l’erroneità di quella in primo grado in alcune sue parti, particolare importanza riveste il fatto che è stata ritenuta errata la parte in cui era dichiarata l’illegittimità dell’art. 29, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura, risoluzione che avrebbe comportato riflessi per tutti i Comuni facenti pate del parco.
La sentenza ha anche ammesso che le prescrizioni imposte dalle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura non costituiscono un ostacolo economico e insuperabile al conseguimento di un obiettivo di interesse pubblico ritenuto essenziale quale quello dell’ottenimento di una adeguata copertura di rete.
Le stesse, invece, attraverso la mitigazione degli effetti ambientali prodotti da attività antropiche di rilevante impatto, garantiscono il giusto equilibrio tra sviluppo e ambiente e, conseguentemente, si presentano come funzionali ed essenziali a consentire la realizzazione dell’opera nel rispetto dei dettami normativi e costituzionali in materia.
Le richieste avanzate dall’ amministrazione, sono state definite sulla base di specifici calcoli, come si evince dalla relazione del Parco del Lura e dai relativi allegati e ritenute tutt’altro che «sproporzionate».
In conclusione: il tribunale ha condannato Cellnex al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.000.00 (seimila/00), oltre accessori di legge, in favore, in parti uguali (ciascuna per € 3.000,00), del Consorzio Parco del Lura e del Comune di Caronno Pertusella.
La sentenza, ottenuta anche grazie alla perseveranza del Consorzio Parco Lura e del suo Direttore Francesco Occhiuto, certifica la bontà dell’operato degli uffici e allo stesso tempo dimostra la concreta possibilità per gli enti locali di poter impattare sulle dinamiche di sviluppo della rete. In questo processo decisionale assume un’enorme importanza lo strumento del Regolamento e Piano comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione voluto da questa Amministrazione e approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione numero 13 del 06.06.2024, quale strumento volto a fare
dialogare gli operatori portatori di interesse con le esigenze del territorio. Uno strumento il cui obiettivo è proprio quello di scongiurare l’insorgenza di ulteriori situazioni come quella appena descritta.