Tra i binari, cambiata la legge regionale dei trasporti. Mazzucotelli: “Cosa succede ora?”
7 Marzo 2026

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno per la rubrica mensile realizzata in collaborazione con ilSaronno.
Con la promulgazione della legge regionale 2/2026, Regione Lombardia ha revisionato in modo significativo la legge regionale 6/2012. L’iter di approvazione della nuova legge è stato apparentemente partecipato poiché nelle fasi iniziali erano state coinvolte praticamente tutte le parti sociali interessate; tuttavia, a seguito della predisposizione del progetto di legge, in realtà nessuna di queste era risultata particolarmente soddisfatta. La revisione della legge si occupa di svariati aspetti anche molto tecnici; cerchiamo qui nel nostro piccolo di riepilogarne i più rilevanti sul piano strategico dal punto di vista degli utenti del trasporto pubblico locale. Il testo completo è comunque a disposizione di chi lo richiedesse.
Il primo punto che si incontra è quello delle “direttive vincolanti” che saranno adottate dalla giunta regionale (art. 3 comma 1 lettere a) e c)). Inoltre, la Regione si occuperà in modo centralizzato di piattaforme digitali a supporto del sistema tariffario regionale e per l’infomobilità (art. 3 comma 1 lettere o bis) e p)). L’art. 7, comma 3 ora precisa che le risorse umane presenti nelle Agenzie Tpl “devono essere adeguatamente qualificate e, in caso di carenza in organico, sono selezionate dai medesimi enti partecipanti, secondo le disposizioni vigenti in materia di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni”. L’art. 7, comma 10, non prevede più la partecipazione di Regione Lombardia nelle Agenzie Tpl; questo, in combinato disposto con le “direttive vincolanti”, implica un ruolo della Regione non più paritario con il territorio, bensì centralista e impositivo. In questo modo Regione potrà limitarsi a comandare, evitando il confronto con eventuali difficoltà di esecuzione, potendo sempre scaricare sugli enti del territorio la responsabilità di possibili insuccessi. In sintesi, “adesso decido io, ma la colpa rimane degli altri”.
Il comma 10 stabilisce anche che faranno parte dell’agenzia i “comuni non capoluogo, sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione”. A noi risulta che il Comune di Saronno ricada esattamente in questo caso. Pertanto, il Comune di Saronno non potrà più essere sconnesso dalle attività dell’Agenzia Tpl, come invece era stato in anni recenti, essendo ora obbligato automaticamente a parteciparvi direttamente.
Il comma 0.10.1 stabilisce che ulteriori comuni non capoluogo che abbiano necessità dell’agenzia Tpl per migliorare o integrare un servizio esistente possono richiedere la partecipazione all’agenzia Tpl. Il comma 0.10.2 stabilisce che i comuni non capoluogo, non ricadenti nel comma 10 ma nel comma 0.10.1, già parte dell’Agenzia, potranno permanervi a seguito di richiesta da effettuarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge regionale.
Il comma 10.2 stabilisce che nelle agenzie sovraprovinciali, diverse da quella di Milano (è il caso dell’agenzia di Como, Lecco e Varese) “ai comuni non capoluogo è riservato il 10 per cento delle quote ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2024”.
Il comma 14 bis istituisce il “Comitato regionale del trasporto pubblico”, che servirebbe a coordinare le politiche della Regione con quelle delle Agenzie, ma privo di funzioni cogenti, che invece spettano esclusivamente alla Regione. Pertanto, in curiosa analogia con l’iter stesso della legge di revisione, Regione consulterà tutti ma rimarrà essa soltanto legittimata a decidere unilateralmente, anche ignorando le indicazioni contrarie provenienti dal territorio.
In base alla nuova formulazione dell’art. 9, comma 1, è previsto il “programma del trasporto pubblico regionale” non più limitato al servizio ferroviario. È stato definitivamente abrogato l’art. 11, comma 4, che prevedeva il coinvolgimento dei rappresentanti dei viaggiatori e delle associazioni di consumatori prima di modificare la programmazione dei servizi ferroviari. Questo chiaramente è un passo indietro gravissimo per quanto riguarda la trasparenza e la condivisione delle scelte. Da parte nostra, avvisiamo che questa scelta assurda ci costringerà a interpretare sempre nel senso peggiore possibile la mancanza di informazioni univoche e circoscritte.
La riformulazione dannosa che era stata prevista in origine dalla giunta regionale in merito alla rinuncia delle “integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari” (art. 44, comma 1) è stata invece cancellata e, quindi, l’integrazione tariffaria obbligatoria confermata.
L’art. 44, comma 3 bis, è invece finalizzato al funzionamento della piattaforma digitale per la gestione dei titoli di viaggio digitali e interoperabili sotto la competenza regionale; questo genere di piattaforma è previsto sin dal 14 dicembre 2011 ma attualmente non è mai arrivato a funzionare in modo integrato e completo.
In conclusione, un giudizio complessivo su questa revisione di Legge potrà essere formulato esclusivamente sulla base dei risultati pratici che la revisione stessa si pone di raggiungere dopo anni di stallo o di movimento troppo lento su vari fronti, in particolare quelli fondamentali dei nuovi affidamenti e dei sistemi tariffari integrati.
Sulla base della carta, si possono proporre due considerazioni generali:
- Una positiva, in merito alla volontà di “fare il tagliando” a una legge del 2012 ormai superata o ritenuta inattuabile tal quale in alcuni punti, e di raggiungerne gli obiettivi originari in maniera più efficace, coordinata, meno ambigua utilizzando gli strumenti legali e tecnici disponibili in un sistema oggi almeno parzialmente rodato;
- Una assolutamente negativa in cui, si confonde (malevolmente? Lo valuti il lettore) la necessità di semplificare ed efficientare con la riduzione di spazi di comunicazione interattiva e di confronto con utenti e territori; questo era uno spirito molto forte presente nella legge originaria che è andato a erodersi via via e ora sembra reso inefficace quasi totalmente. Questione di Dna?
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Commenti
Quando anche Saronno nello STIBM?
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Sin dal 2019, la risposta è purtroppo sempre la medesima.
Lo STIBM di Milano e Monza sarà pienamente valido a Saronno quando, in rigorosa sequenza:
1. Sarà attivato lo STIBM di Varese;
2. Le Agenzie di Milano e Varese sottoscriveranno un accordo tecnico-commerciale di estensione dello STIBM per tutto il trasporto pubblico su gomma presente sul territorio, Regione Lombardia benedicente. E così varrà anche per il treno.La pratica è rimasta ferma in Agenzia Varese per tanti anni e ora si attende approvazione finale di Regione sullo STIBM di Varese “base” senza estensioni di alcun tipo. Saronno in questo percorso è rimasta del tutto estranea fino a oggi. Punto 2 mai affrontato dalle Agenzie, ma richiesto da Regione ad Agenzia Milano.



