Formazione e aggiornamento del coordinatore per la sicurezza nei cantieri
L’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce, insieme con l’articolo 89 dello stesso decreto, l’obbligo di formazione e di aggiornamento per chi riveste il ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri. Il soggetto che corrisponde a tale figura è tenuto a mantenere l’abilitazione che ha conseguito tramite il corso iniziale, della durata di 120 ore, relativo ai temi correlati alla sicurezza nei cantieri. A questo scopo è necessario che una volta ogni cinque anni venga frequentato un corso di aggiornamento, la cui durata è di 40 ore. L’attestato di coordinatore per la sicurezza e la sua abilitazione sono validi per cinque anni, e questo lasso di tempo viene calcolato dal termine del più recente aggiornamento che è stato effettuato. Nel caso in cui l’aggiornamento coordinatore sicurezza non venga effettuato entro la scadenza prevista dalla legge, il soggetto va incontro a una sanzione, che è rappresentata dalla sospensione dell’abilitazione.
Che cosa succede dopo la sospensione
Una volta che l’abilitazione è stata sospesa, il professionista che si ritrova con un attestato scaduto non ha più la possibilità di rivestire il ruolo di coordinatore per la fase di progettazione e nemmeno per quella di esecuzione. Di conseguenza, viene meno la possibilità di ricevere nomine nuove, e lo stesso dicasi per il mantenimento di incarichi già in essere. Il professionista perde solo la facoltà di svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza, ma non – ovviamente l’abilitazione. Ovviamente, se si viene sospesi a causa di un mancato aggiornamento è comunque possibile rimediare: tutto quello che si deve fare è saldare il debito formativo, il che vuol dire frequentare il corso di aggiornamento della durata di 40 ore.
L’aggiornamento di 40 ore
Secondo quanto previsto dalla normativa, sono diverse le modalità con le quali si può svolgere l’aggiornamento di 40 ore nel quinquennio: non solo attraverso la partecipazione a corsi di formazione, ma anche con la presenza a seminari o convegni. In questo secondo caso si ha la possibilità di raggiungere il monte ore previsto attraverso la partecipazione a più eventi formativi che hanno una durata più breve. Ovviamente è indispensabile tenere conto con attenzione del numero di ore, perché se non si arriva al monte ore previsto ciò viene equiparato a un mancato aggiornamento. La soluzione alternativa, come si è visto, consiste nel prendere parte a corsi di aggiornamento predisposti ad hoc, come quello proposto per esempio sul sito https://www.progetto81.it: così facendo l’obbligo può essere assolto in una soluzione unica. Per altro da alcuni anni la validità dei corsi di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza si estende anche a quelli che vengono erogati online.
La fruizione dei corsi di aggiornamento
In particolare è stato l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio del 2016 a sancire che è possibile svolgere l’aggiornamento di 40 ore in modalità e-learning. I corsi di aggiornamento, utili sia per coloro che hanno l’attestato in scadenza che per quelli che hanno l’attestato già scaduto, non sono utili solo per mantenere l’abilitazione, ma anche per permettere ai professionisti iscritti agli albi del settore tecnico di ricevere i CFP, vale a dire i crediti formativi professionali secondo quanto indicato dal regolamento dell’ordine di appartenenza.