Realizzazione di un pergolato: edilizia libera o permessi per costruire?
Cosa succede nel momento in cui si desidera installare un pergolato nel proprio giardino? Serve presentare il titolo edilizio per costruirlo? Ci sono stati diversi casi in cui la confusione riguardo questo tema è stata tale da generare diatribe fra Comuni e privati cittadini. In questo articolo facciamo chiarezza sulla questione riportando alcuni episodi accaduti e distinguendo le varie casistiche, per chiarire precisamente quando sono necessari permessi per costruire e quando le attività rientrano nell’edilizia libera.
Il caso
Per approfondire la questione partiamo da un caso: un cittadino aveva proposto un ricorso in Cassazione per contestare la decisione con la quale il Tribunale di Napoli gli aveva assegnato responsabilità penale per un intervento edilizio svolto senza essere in possesso dei necessari titoli abitativi. Si trattava di lavori per il frazionamento in due appartamenti di un fabbricato, con realizzazione di vari manufatti (pensiline, ripostiglio, deposito, pergolato). Il ricorso è stato però giudicato infondato in quanto la copertura era stata realizzata utilizzando travi di legno squadrate che assicuravano alla struttura una stabile destinazione, poiché poggiava su colonne in muratura. Ed è proprio questo aspetto di stabilità la discriminante fra tettoia e pergolato.
La differenza fra tettoia e pergolato
La distinzione fra tettoia e pergolato ha a che fare con la questione dell’aumento di superficie, in base alla quale i permessi sono necessari o meno: ogni realizzazione che provoca un aumento di superficie, infatti, va comunicata e autorizzata.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 825/2015 chiarisce in maniera definitiva la differenza fra tettoia e pergolato, affermando che “si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno“. In altri termini, il pergolato è una semplice struttura funzionale alla creazione di ombra, aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, mentre la tettoia può essere impiegata anche come riparo e va ad aumentare l’abitabilità dell’immobile. È da escludere, quindi, che possa essere considerata “pergolato” qualsiasi struttura realizzata con pilastri o travi di importanti dimensioni ancorate al suolo, tali da renderla non un manufatto precario e facilmente amovibile, bensì solido e destinato a una permanenza prolungata nel tempo.
In quali casi il pergolato rientra nell’edilizia libera
Un riferimento al pergolato è presente nel Glossario di Edilizia Libera alla voce n. 46, anche se le condizioni potrebbero risultare un po’ vaghe. Le due condizioni citate riguardano la limitatezza delle dimensioni (senza specificare quanto) e il fatto di non essere stabilmente infisso al suolo. Tendenzialmente, se il pergolato è una struttura aperta sui vari lati non ha nessuna tamponatura, non si può dunque parlare di aumento di superficie. In ogni caso, prima di procedere alla realizzazione di questi manufatti è sempre consigliabile rivolgersi a un tecnico abilitato incaricandolo della valutazione della fattibilità sotto il profilo amministrativo, onde evitare lo sconfinamento nell’illecito o abuso edilizio.
Il caso del pergolato con lamelle orientabili
Portiamo ora un esempio opposto dal precedente, quello in cui un ricorso è stato invece accolto. Con la sentenza 4177/2018, il Consiglio di Stato ha dato ragione a un cittadino del Friuli Venezia Giulia che aveva installato una struttura metallica aperta su ogni lato e con copertura frangisole in alluminio per esterni. Il Comune aveva denunciato la mancanza di un titolo edilizio per quella che si poteva considerare “una tettoia per posti auto con struttura portante in metallo”. Il proprietario aveva obiettato che l’opera ancorata al suolo aveva le caratteristiche di elemento di arredo urbano, tesi avvalorata dal fatto che le lamelle superiori motorizzate consentivano l’apertura verso l’alto. Il ricorso è stato accolto proprio in ragione dell’aspetto retrattile delle lamelle in alluminio, oltre che in virtù dell’inesistenza di un nuovo spazio chiuso stabilmente configurato (l’opera era aperta su tutti e quattro i lati). D’altronde, come ha sottolineato il CdS, in casi come questo l’ancoraggio si configura come necessario onde evitare pericoli per l’incolumità privata e pubblica a causa degli agenti atmosferici. L’attributo di “precarietà” si assegna, dunque, non tanto in relazione alle caratteristiche costruttive, quanto al carattere di utilizzo pratico della struttura.