Calcio juniores: Fbc Saronno vince a tavolino
Ecco integralmente il dispositivo del giudice sportivo Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’Associazione italiana arbitri, Edoardo Piazza, con la collaborazione di Enzo Di Martino e Giordano Merati.
Fbc Saronno-Aurora Induno
Dagli atti di gara si evince che la gara in oggetto non è stata disputata.
L’arbitro segnala infatti la impraticabilità del terreno di giuoco per causa delle intense precipitazioni piovose. Segnala inoltre che la società Aurora Induno non si è presentata presso l’impianto sportivo e dopo aver atteso 45’ oltre l’orario di inizio ha lasciato il campo.Non risulta che per la gara in oggetto sia stata chiesta al Comitato regionale Lombardia la sospensione della gara a causa delle condizioni atmosferiche, pertanto entrambe le società avevano l’obbligo di presentarsi per la disputa della gara. La società Aurora Induno con mail del 7-3-16 ore 15.55 trasmette allo scrivente messaggio già inoltrato (alla
controparte in data 5-3-16) col quale comunica che non è in grado “…per cause di forza maggiore (autostrada e strade completamente bloccate) di poter effettuare la trasferta odierna, seguirà una dichiarazione delle
autorità competenti sulla inagibilità delle strade”.Pertanto in costanza della decisione arbitrale riguardo la impraticabilità del terreno di giuoco si verifica il caso che la società ospitata non si è comunque presentata invocando a discolpa la presenza di cause di forza maggiore dovute alla viabilità impossibilitata per le condizioni atmosferiche.
Tuttavia non supporta tali affermazioni mediante documentazione rilasciata da competenti autorità. Dato atto che “le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara”. Ciò indipendentemente dalla circostanza dovuta alla sussistenza di cause ostative la disputa della gara che sono ovviamente di esclusiva competenza arbitrale. Dato altresì atto che “le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. Non essendo ad oggi pervenuta da parte della società documentazione ritenuta idonea a comprovare la presenza di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7; 54; 55 comma 1 e 60 delle
N.O.I.F”.Delibera
a) di comminare alla società Aurora Induno la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 17 comma3 del C.G.S.;
b) di comminare alla società Aurora Induno la sanzione dell’ammenda pari ad € 150,00 -1′ rinunzia – cosi come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la stagione sportiva 2015/2016 pubblicate sul C.U. n. 1 del 1.07.2015.
10032016