Calcio: l’Amor resta seconda, respinto il ricorso del Sumirago
La società sumiraghese aveva chiesto di rivedere le decisioni del giudice sportivo ma anche il verdetto di secondo grado, definitivo, è stato avverso. Ecco integralmente il testo apparso sul comunicato ufficiale.
Reclamo società Ac Sumirago Boys Soccer, gara del 23 febbraio 2014 con Amor sportiva.
La società Sumirago Boys ha proposto reclamo avverso la decisione del giudice sportivo che ha comminato nei confronti della stessa, la perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché l’ammenda di 250 euro per responsabilità oggettiva della rissa avvenuta nel corso della gara, che vede coinvolti sia i dirigenti in panchina che i giocatori in campo, lamentando che la sanzione irrogata sarebbe ingiusta poiché i responsabili dell’accaduto sarebbero invero alcuni componenti della squadra avversaria, unici espulsi nel corso della gara. La Commissione disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini previsti, osserva: dal referto dell’arbitro – il quale si ricorda essere fonte privilegiata di prova – emerge con chiarezza che tutte le persone presenti sulla panchina della reclamante, entravano sul terreno di gioco provocando una rissa generale. Inoltre va precisato che il fatto solo di aver partecipato alla rissa medesima, configura gli estremi di responsabilità e ciò indipendentemente dall’individuazione del soggetto che ha innescato la rissa. La decisione del giudice sportivo merita di essere confermata.
(foto: una immagine del contestato match)
090414