Promozione: il Cistellum vince a tavolino
CISLAGO – Vittoria a tavolino, 3-0, per il Cistellum: questo l’esito del ricorso presentato dalla formazione cislaghese, che milita in Promozione, a seguito dell‘incontro di domenica scorsa, un 1-1 casalingo con il Cas Amici dello sport. Per una svista gli ospiti non avevano infatti rispettato la regola dei fuori quota.
Il Cistellum incassa dunque tre punti pesanti per la classifica, ed a due giornate dal termine della regular season può tornare ad inseguire il traguardo dei playoff.
Questa, in sintesi, la deliberazione del giudice sportivo.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che dal 35 del 2′ tempo la società Calcio Amici dello Sport ha violato la vigente normativa. Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/2 lett. B) pagg, 14/15 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue: – 1 calciatore nato dal 01.01.1992 – 1 calciatore nato dal 01.01.1993 – 1 calciatore nato dal 01.01.1994 – 1 calciatore nato dal 01.01.1995 Â… Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.” Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Amici dello Sport la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
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