Consiglio comunale aperto, Gilli replica alla Lega
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli in merito alla vicenda del consiglio comunale aperto relativo al senso unico di via Emanuella.
I consiglieri del gruppo Lega Lombarda Saronno si oppongono al provvedimento con il quale il presidente del consiglio comunale, previa comunicazione del segretario generale Antonella Pietri, ha ritenuto decaduta la proposta di convocazione di consiglio comunale aperto concernente “Confronto tra la cittadinanza e l’amministrazione in merito alle modifiche della viabilità stradale di via Emanuella e adiacenti, come disposto con l’ordinanza n. 238 del 07/11/2022”, di cui alla proposta del 22 dicembre 2022.
I consiglieri della Lega Lombarda Saronno sono incorsi in un grave equivoco giuridico, che rende del tutto infondato il loro reclamo.
I consiglieri fondano le loro eccezioni sulla mancata applicazione dell’art. 39 del d. lgs. 267/2000 (TUEL), secondo cui il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio, “in un termine non superiore ai venti giorni”, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. A sostegno, richiamano giurisprudenza e pareri del Ministero degli Interni.
Si tratta di norma ben nota al presidente del consiglio, che in più occasioni ha già provveduto ad applicarla ed a convocare il consiglio comunale su richiesta del quinto dei consigieri, come ben ricorderanno anche i consiglieri leghisti. Purtroppo, gli stessi consiglieri leghisti incorrono in un abbaglio e non ricordano che la proposta di convocazione di cui trattasi è stata fatta dai 5 consiglieri della Lega ex art. 45, co. 1
lett. c) del regolamento del consiglio comunale, in quanto si tratta di proposta di consiglio comunale aperto, non di consiglio comunale deliberativo; nulla a che fare con la richiesta ex art. 39, comma 2 del TUEL (che prevede tout court la convocazione entro 20 giorni); il consiglio comunale aperto non è contemplato dal TUEL, ma è istituito e disciplinato dal regolamento del consiglio comunale di Saronno, che dà un termine di convocazione di 30 giorni dal deposito della proposta, che tuttavia è sottoposta all’accertamento della sua ammissibilità da parte del Segretario Generale, come prescritto dall’art. 45, comma 3. del Regolamento.
Orbene, nella fattispecie, la proposta di seduta “aperta” è stata espressamente legata dai consiglieri leghisti all’ordinanza n. 238 del 07/11/2022; il segretario generale, nel procedere all’esame dell’ammissibilità, ha appreso dal sindaco che tale ordinanza era stata nelle more revocata, sicché ha correttamente ritenuto superata e quindi inammissibile la proposta di consiglio comunale aperto perché venuta meno l’ordinanza espressamente indicata: non si capisce infatti perché si dovrebbe discutere di un argomento che non è più giuridicamente esistente; d’altronde, anche l’osservazione che l’ordinanza di revoca parli di ristabilimento “temporaneo fino a nuova regolamentazione” del sistema viabilistico precedente non cambia nulla: l’ordinanza 238 non c’è più, mentre ogni provvedimento è ontologicamente “temporaneo” e “modificabile”, in quanto il concetto di eternità esula dal diritto e rientra nella metafisica.
Ciò premesso, la nota del segretario generale in data 19.01.2022 con cui comunica al Presidente il venir meno dell’oggetto della proposta di consiglio comunale aperto è assolutamente assorbente di ogni altro argomento, poiché si tratta di un dato oggettivo.
Il Presidente del Consiglio, entro i trenta giorni di rito ex art. 45 comma 3. Regolamento (scadenti il 21 gennaio 2023), ha ritualmente comunicato ai consiglieri comunali il 19 gennaio 2023 la decadenza della proposta di consiglio comunale aperto per sopraggiunta cessazione della materia contesa.
Spiace che i consiglieri della Lega Lombarda Saronno, che sono convinti di dominare la materia giuridica con salda e profonda conoscenza, dopo avere volontariamente utilizzato l’istituto del Consiglio Comunale aperto, di cui all’art. 45 del Regolamento del Consiglio Comunale, risalente all’indimenticata Presidenza di Raffaele Fagioli, con tutta la sua specifica regolamentazione sulla sua ammissibilità, siano poi ricorsi, con salto logico, ad argomentazioni assolutamente incoerenti ed estranee, concernenti ben altro istituto giuridico disciplinato dalla legge (il consiglio Comunale straordinario deliberativo), ed abbiano addirittura richiesto la convocazione forzosa del Consiglio
comunale aperto da parte del Prefetto ai sensi dell’art. 39, comma 5 del TUEL (convocazione forzosa da parte del Prefetto): il che è assolutamente sbagliato, poiché il Prefetto non ne ha alcuna competenza.
Personalmente, spiace anche costatare che i consiglieri della Lega Lombarda Saronno, con il loro reclamo, abbiano direttamente dato prova di ritenere che la Presidenza attuale del Consiglio Comunale e la Segreteria Generale siano talmente digiuni dal conoscere le norme e l’ordinamento e così sprovveduti da cadere in errori grossolani. Ma non ne hanno fornito la prova.
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