Calcio, troppo pochi giovani: Uboldese vince a tavolino contro Muggiò
UBOLDO – L’Uboldese vede accolto il proprio ricorso dal giudice sportivo, e fa un balzo in avanti nella classifica di Promozione. Oggi pomeriggio il giudice Rinaldo Meles, assistito da Edoardo Piazza per l’Associazione arbitri e da Giordano Merati ed Enzo Di Martino ha emesso la sua sentenza riguardo al ricorso presentato domenica dagli uboldesi dopo il pari con il Muggiò: i brianzoli avevano sbagliato i cambi e si erano trovati con troppo pochi giovani in campo.
Con deliberazione pubblicata del 11 novembre 2018 questo giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Uboldese. Il reclamo è inammissibile in quanto le motivazioni del reclamo sono state inviate alla controparte ma ad un indirizzo differente da quello ufficiale della sede sociale ovvero di quello indicato dalla società per l’invio della corrispondenza, come indicato in sede di iscrizione della società.
La società Muggiò non ha inviato controdeduzioni pertanto la violazione su indicata non è di conseguenza sanata. Tuttavia dagli atti di gara risulta che la società Muggiò ha violato la normativa riguardante il limite di
partecipazione (alla gara) di calciatori in relazione all’età essendo rimasta, a seguito delle sostituzioni nel corso del secondo tempo dal 23′ al 29′ con solo tre calciatori “giovani”. Dagli atti ufficiali di gara risulta infatti che la società Muggiò, ha dato inizio alla gara con i calciatori “giovani”nº 1 Pungente Davide nato il 17-5-99; nº 2 Sanfilippo Giuseppe Gioachino nato il 17-7-97; nº 3 Brevi Marco nato il 1-6-99 e nº 11 Zambrano Moran Wellington Aaron nato il 28-2-2000.
Al 21º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº nº 2 Sanfilippo Giuseppe Gioachino nato il 17-7-97 col n’ 17 Bonetto Simone nato il 16 -7-2000; al 23º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 11 Zambrano Moran Wellington Aaron nato il 28-2-2000 col nº 16 Gigante Fulvio nato il 15-7-1996 ( da questo momento è rimasta con solo tre calciatori “giovani” ); solamente al 29º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7
Greco Alessio nato nel 1987 col nº 18 Lascala Andrea nato il 22-7 -98; Quindi effettivamente dal 23º al 29 del 2º tempo la società Muggiò ha violato la vigente normativa.Infatti: richiamato l’art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2017), con C.U. nº 1 crl del 5-7-18 Punto 3.2.19. A/2 lett b)
pag. 28 e segg. il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2018-19, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l’obbligo di impiegare nell’attività ufficiale (quindi
Campionato e Coppe), sin dall’inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all’età, come segue:
– 1 calciatore nato dal 01.01.1997
– 1 calciatore nato dal 01.01.1998
– 1 calciatore nato dal 01.01.1999
– 1 calciatore nato dal 01.01.2000
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di: ” espulsione dal campo; ” asi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite; l’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di giustizia sportiva. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita
della gara così come prevista dall’art. 17 del C.G.S.delibera
a) di comminare alla Società Muggiò la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.
29112018